Incremento al “milione” dal 18° anno di età per i titolari di pensione di invalidità civile totale, cecità assoluta, sordità e per gli inabili titolari di pensione previdenziale di cui alla legge 222/84.

Data pubblicazione : 29 settembre 2020

 

L’Inps con circolare n. 107 del 23 settembre 2020 ha emanato le modalità applicative della sentenza 152/20 e del decreto-legge 104/20.

Soggetti aventi diritto all’incremento
L’incremento fino al “milione”, per il 2020 fino a €. 651,51, è rivolto già dal compimento del 18° anno di età, agli inabili titolari di pensione di invalidità di cui all’articolo 12 della legge 118/71, ai ciechi totali titolari di pensione non reversibile di cui alla legge 382/70, ai sordi titolari della pensione non reversibile di cui alla legge 381/70 nonché agli inabili titolari di pensione previdenziale di cui alla legge 222/84.

Requisiti reddituali
Per il diritto all’incremento, in applicazione delle disposizioni della legge 448/2001, è necessario non superare: se non coniugati un limite di reddito personale pari, per il 2020, a €. 8.469,63; se coniugati, oltre al limite personale, anche un limite coniugale pari a €.14.447,42. 2 Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura: assoggettabili ad Irpef; a tassazione corrente e separata; tassati alla fonte ed esenti da Irpef. Sono invece non rilevanti: il reddito della casa di abitazione; le pensioni di guerra; l’importo aggiuntivo (€. 154,59); l’indennizzo di cui alla legge 210/92 nonché, pur se non elencato dall’Inps, la quattordicesima mensilità.

Domanda e decorrenza
Ai minorati civili aventi diritto l’incremento viene erogato d’ufficio e decorre dal 1° agosto 2020. Diversamente, gli inabili titolari di pensione di inabilità di cui alla legge 222/84 devono presentare la domanda in quanto, secondo il parere dell’Inps, l’incremento è applicato alla maggiorazione di cui alla legge 544/88 che vincola il beneficio alla richiesta. In questo caso la decorrenza è fissata al 1° giorno successivo alla presentazione della domanda. Ma anche tali soggetti potranno avere una decorrenza retrodatata al 1° agosto 2020 se ne fanno espressa richiesta con domanda da presentare entro e non oltre il 9 ottobre p.v.

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