La Cassazione, con la recente sentenza n° 5032/2016, torna ad affrontare il tema dell’indennità di accompagnamento ribadendo che il beneficio economico previsto dalla legge spetta anche per le patologie di carattere neurologico o mentale.
In buona sostanza, l’invalido ha diritto all’indennità speciale tutte le volte in cui non sia in grado di provvedere ai bisogni primari della sua quotidianità, anche se sia in grado di compiere alcuni banali atti.
Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario che la patologia neurologica sia considerabile grave, anche se la semplice capacità, da parte della persona, di compiere alcuni elementari atti giornalieri non pone in discussione il diritto al beneficio economico.
Leggi la notizia sul sito dell’INCA CGIL